In relazione alle ingiunzioni fiscali, la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 247 del 24.04.2018, ha approvato i criteri e le modalità per la concessione della rateizzazione dei crediti di natura tributaria.
Come rateizzare le somme indicate nelle Ingiunzioni Fiscali
Il contribuente può chiedere di rateizzare le somme richieste a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14 Aprile 1910, n. 639 e dell’art. 11 della L.R. 28/07/2017 n. 23 e succ. mod., a condizione che l’importo dovuto sia superiore a 200,00 euro per ogni singolo rapporto tributario e per annualità.
Il Contribuente deve far pervenire alla Regione Campania, per ogni singola posizione tributaria, al massimo 10 gg prima del termine di scadenza del pagamento, l’istanza con la quale esprime la volontà di esercitare il diritto alla rateizzazione, corredata dal piano di rateizzazione complessivo.
La modulistica è disponibile on line o, in alternativa, presso le sedi Provinciali competenti territorialmente della Direzione Generale per le Risorse finanziarie o dell’Automobile Club d’Italia.
N.B. Nella domanda di rateizzazione il contribuente dichiara, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per tutti i dettagli consulta i criteri e modalità per la concessione della rateizzazione
La rateizzazione
Entro 90 gg dal ricevimento dell’istanza e del piano di rateizzazione, il Dirigente competente per la gestione del tributo comunica l’accoglimento o il diniego dell’istanza.
La rateizzazione non può essere accordata se:
è già intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione in relazione allo stesso debito;
il richiedente rinuncia formalmente all’impugnativa dell’atto o alla prosecuzione della lite eventualmente pendente;
è in corso una procedura concorsuale .
Gli importi da rateizzare includono il tributo ed eventuali sanzioni, oneri accessori e interessi maturati alla data di presentazione della domanda. Sull’importo complessivo così determinato sono dovuti anche gli interessi di dilazione di cui all’art. 21, DPR n.602/1973 in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
Pagamenti
Il pagamento della prima rata e di quelle successive deve avvenire alle scadenze indicate nel piano di rateizzazione
Il contribuente ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente l’intera obbligazione rateizzata versando a saldo il debito residuo, con gli interessi calcolati al momento del saldo;
In ipotesi di mancato pagamento di una sola rata, l’importo della stessa deve essere versato entro i 30 gg successivi.
La durata della rateizzazione, ovvero il numero di rate mensili di importo costante, è commisurata all’entità del debito complessivo, come segue:
Tabella Rateizzazione Cittadini (scarica la tabella)
L’importo di ciascuna delle rate mensili non può essere inferiore ad euro 50,00.
Come presentare la richiesta
La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:
Decadenza dalla rateazione
Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta le seguenti conseguenze:
Documentazione correlata
Tabella Modulistica